Un nuovo modo di comunicare il Franchising
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contratto di franchising

Contratto di franchising: tutto ciò che devi sapere

Il contratto di franchising è un contratto definito atipico o innominato – quindi, un atto giuridico non direttamente disciplinato dal Codice Civile – che non segue un modello contrattuale predeterminato e rientra nella categoria più ampia dei contratti di distribuzione.

Le parti, infatti, sono tenute a crearne il contenuto in base alle esigenze specifiche di negoziazione ma pur sempre rispettando quanto stabilito dall’ordinamento (come vedremo in seguito).

E ancora, il contratto di franchising è regolamentato dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004, contenente la normativa italiana che disciplina l’affiliazione commerciale, e il provvedimento è entrato in vigore il 25 maggio 2004.

Fatta questa premessa, vedremo nel dettaglio e spiegheremo:

  • la definizione di franchising o affiliazione commerciale;
  • le parti, quindi chi sono il franchisor (affiliante) e il franchisee (affiliato);
  • la durata del contratto di franchising;
  • forma e ambito di applicazione del contratto di franchising;
  • il contenuto del contratto di franchising.

Per approfondire gli elementi chiave e le clausole suggeriamo di leggere “Contratto di franchising: elementi chiave e clausole da considerare”.

Contratto di franchising: definizione di affiliazione commerciale

La definizione di affiliazione commerciale completa è contenuta nell’Art.1 della legge n.129 del 6 maggio 2004 – che disciplina il contratto di franchising – e afferma quanto segue:

“L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti  d’autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.”

Già da subito si intuisce che il modello del franchising è un accordo di collaborazione tra due o più imprenditori indipendenti e che il fine ultimo consiste nella creazione di una rete di distributiva avente caratteristiche facilmente individuabili dai clienti.

Contratto di franchising: know-how, diritto d’ingresso, royalties, beni dell’affiliante

Completiamo la spiegazione di questa definizione con quanto viene concesso con il diritto d’uso dal franchisor (affiliante) al franchisee (affiliato). Nel contratto di franchising devono essere sempre indicati:

  • il know-how ovvero l’insieme di conoscenze pratiche, segrete, sostanziali e individuate concesse in uso;
  • il diritto d’ingresso ovvero la cifra fissa che il franchisee versa al franchisor alla stipula del contratto di franchising e che viene calcolato in base al valore economico e alla capacità di sviluppo del business;
  • le royalties ovvero la percentuale che il franchisee versa periodicamente al franchisor e che possono essere variabili in base al giro d’affari o fisse;
  • i beni dell’affiliante ovvero i beni prodotti dal franchisor o in base alle sue istruzioni e contrassegnati successivamente con il nome del franchisor.

Contratto di franchising: franchisor (affiliante) e franchisee (affiliato)

Le parti che stipulano il contratto di franchising sono definite come “soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente  indipendenti” e assumono una denominazione specifica all’interno dell’accordo ovvero quella di

  • franchisor o affiliante o casa madre, che è colui che possiede i prodotti, i servizi, il marchio e un modello di business funzionante e concede il suo patrimonio in uso ad altri;
  • franchisee o affiliato, che è colui che acquista il diritto ad usare il marchio e tutti gli altri asset tangibili e intangibili del franchisor per impiegarli nella propria attività commerciale. 

Contratto di franchising: durata

La durata del contratto di franchising è variabile e può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Nel secondo caso, però, l’affiliato deve disporre di un periodo sufficientemente lungo per ammortizzare l’investimento iniziale e in ogni caso la durata del contratto di affiliazione non può essere inferiore ai 3 anni (salvo la risoluzione anticipata per inadempimento). 

Contratto di franchising: forma e ambito di applicazione

Altri due aspetti fondamentali per stipulare correttamente un contratto di franchising riguardano la forma e l’ambito di applicazione di questo modello di business e in merito si afferma che:

  • il contratto di franchising deve essere stipulato in forma scritta (a pena di nullità);
  • il contratto di franchising può essere utilizzato in una qualsiasi attività economica appartenente ad ogni settore.

Contratto di franchising: contenuto

Pur trattandosi di un contratto atipico che non segue, quindi, un modello predeterminato, nel contratto di franchising devono essere inserite alcune clausole come da Art.3 della legge n.129 del 6 maggio 2004. 

Nello specifico devono essere indicati espressamente:

  1. l’ammontare totale degli investimenti iniziali che il franchisee (o affiliato) sostiene prima dell’inizio dell’attività e delle spese di ingresso, se presenti;
  2. le modalità con cui calcolare e pagare le royalties oltre all’indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte del franchisee (o affiliato), se previsto;
  3. l’ambito territoriale di competenza o in esclusiva in relazione sia agli altri franchisee sia ai canali di vendita gestiti direttamente dal franchisor (o affiliante);
  4. la descrizione del know-how dato in uso dal franchisor (o affiliante) al franchisee (o affiliato);
  5. le modalità di riconoscimento dell’apporto di know-how da parte dell’affiliato;
  6. le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
  7. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.