clausole contratto franchising

Contratto franchising: elementi chiave e clausole da considerare

In questa seconda parte si approfondiranno altri aspetti relativi al contratto franchising per completare la panoramica sulla disciplina che regola le affiliazioni commerciali in Italia. Nello specifico, vedremo:

  • gli obblighi del franchisor;
  • gli obblighi del franchisee;
  • gli obblighi precontrattuali di comportamento;
  • la nullità e l’annullabilità del contratto franchising.

Contratto franchising: obblighi del franchisor (affiliante)

La legge n. 129 del 6 maggio 2004 pone in essere una serie di obblighi a carico del franchisor (o affiliante o casa madre) e l’Art.4 a tal proposito contiene le seguenti indicazioni:

“Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:

  1. principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  2. l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che  abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante  l’uso concreto del marchio;
  3. una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
  4. una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
  5. l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
  6. la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si  siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da  pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy”.

Il legislatore ha appositamente inserito tale insieme di obblighi con il fine di tutelare il franchisee (o affiliato) – la parte debole – dato che, se è vero che da un lato questo soggetto giuridico accede a una serie di vantaggi, è vero anche che si assume specifici rischi d’impresa.

Il franchisee, infatti, pur essendo giuridicamente ed economicamente indipendente all’interno del rapporto di franchising, è comunque “meno indipendente e autonomo” rispetto a un qualsiasi altro imprenditore.

Contratto franchising: obblighi del franchisee (affiliato)

Di contro, nemmeno il franchisee è libero da obblighi e in aggiunta ai vincoli relativi all’attività commerciale inseriti nel contratto franchising l’Art.5 della legge n. 129 del 6 maggio 2004 prevede che:

“ 1. L’affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore.

2. L’affiliato si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale”.

Contratto franchising: obblighi precontrattuali di comportamento

Oltre agli obblighi del franchisor e agli obblighi del franchisee specifici e distinti, il contratto franchising prevede anche degli obblighi precontrattuali di comportamento comuni per entrambi i soggetti giuridici protagonisti dell’affiliazione commerciale.

Nello specifico, secondo l’Art.6 della n. 129 del 6 maggio 2004

“1. L’affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all’aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione  commerciale, a  meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

2. L’affiliante deve motivare all’aspirante affiliato l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti.

3. L’aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell’affiliante, un  comportamento  improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all’affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall’affiliante”.

Si intuisce, facilmente, come nella fase che precede la stipula del contratto franchising debba esserci la più totale e completa trasparenza informativa da parte di entrambi i soggetti al fine di evitare squilibri e la conclusione di un accordo annullabile.

Contratto franchising: nullità e annullabilità

Abbiamo già detto che il contratto franchising deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità: ciò significa che se non viene stipulato nella forma prevista dalla legge non ha alcun valore ed è come se non fosse mai esistito.

Invece, diverso è il caso dell’annullabilità del contratto franchising che si verifica quando l’accordo si basa su false informazioni, dolo, errore e violenza morale. L’annullamento anticipato può essere richiesto da una delle due parti a seguito di inadempimento.

Contratto franchising: l’inserimento di altre clausole

Infine, si prevede che possano essere inserite ulteriori clausole nel contratto franchising in base alle esigenze di negoziazione delle due parti e specifiche per l’attività commerciale in oggetto.